Decreto Liquidità

Sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto Legge col quale vengono introdotte delle misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia.

Sostegno alle imprese in difficoltà

  • accesso al credito e sostegno alla liquidità, tramite una garanzia da parte dello Stato, che coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma. La garanzia, a seconda delle dimensioni dell’impresa, sarà subordinata a una serie di condizioni, tra le quali la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia. 

  • continuità delle aziende, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale, tramite la disattivazione delle cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale, la sottrazione delle imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza.

  • rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria

  • rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese, in particolare, si prevede la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il “Cura Italia”, con ripresa dei versamenti a giugno e possibilità di rateizzazione in 5 rate. È esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per l’invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile.

Spostamento e rinvio delle udienze

  • Spostamento, dal 15 aprile all’11 maggio, del termine concernente il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.